LA TASSAZIONE DELLE PLUSVALENZE*

di Eugenio Maccarinelli, aggiornato al febbraio 2010

*N.B. Per conoscere le variazioni apportate dalle leggi successive consulta la pagina fiscalità del sito directa.it

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Un argomento che sta a cuore a tutti i trader... nel senso che sul cuore ci sta il portafoglio... sono le tasse sul capital gain... che se ho ben capito lo Stato si comporta come i giocatori delle tre carte... che alla fine se vinci tu le tasse sulle plus gliele paghi sempre... mentre quando sono loro che devono restituirti le minus... ti dicono che se le vuoi devi giocare ancora...

Siccome io le minus le conosco bene... che le mie hanno tanti zeri... mi son detto che forse a capirci qualcosa in più ci sarebbe solo da guadagnarne... che magari quando il fisco viene a pignorarmi la pensione... li faccio scappare a colpi di minus... che pur di non restituirmele, quelli se ne vanno... almeno per quattro anni, se ho capito bene...

Su NG e ML se n'era fatto un gran parlare... che ho deciso di vederci più chiaro... e così ho raccolto tutti gli interventi... chi diceva bianco e chi diceva nero... e poi ho chiesto a quelli di Directa che la sanno lunga... che adesso è proprio tutto chiaro... e faccio domanda di residenza sulla Luna... dove il LIFO sarà come da noi è il LIPU... anche se dovessi rinunciare alla polenta e osei...

Il Genio



Che cos'è il capital gain, in parole semplici?

Se si compra un'azione a 100 e la si rivende a 110, la differenza (110-100) costituisce una plusvalenza. Quando invece il prezzo di vendita è inferiore a quello di acquisto, si ha una perdita o minusvalenza.

Il capital gain è la differenza fra guadagni e perdite derivanti dalla compravendita di azioni o altri valori mobiliari. Su di esso grava l'imposta del 12.5% - introdotta col Decreto Legge 461/97, entrato in vigore il 01/07/98 - che va pagata secondo le modalità dei diversi regimi di risparmio.

Quali sono i regimi di risparmio?

I regimi previsti dalla legge sono tre: regime della dichiarazione, del risparmio amministrato, del risparmio gestito.

Nel regime della dichiarazione il cliente di una Banca o Sim provvede personalmente sia a decidere gli investimenti, sia a svolgere gli adempimenti fiscali. Chi lo sceglie deve riportare le plusvalenze o minusvalenze realizzate nella sua dichiarazione dei redditi.
Importante: le plusvalenze sono redditi a tassazione separata, che non confluiscono nel reddito complessivo. L'imposta del 12.5% è fissa e indipendente dall'ammontare del reddito.

Nel regime del risparmio amministrato il cliente provvede di persona agli investimenti, ma delega gli adempimenti fiscali alla Banca o Sim, la quale agisce quindi come "sostituto d'imposta".

Nel regime del risparmio gestito il cliente delega alla Banca o Sim sia l'attività di gestione del proprio capitale, sia gli adempimenti fiscali relativi ai suoi investimenti.

Un investitore può essere titolare di più rapporti, servendosi di vari intermediari, e scegliere per ciascun rapporto il regime fiscale che preferisce, anche tra quelli intrattenuti con la stessa Banca o Sim.

Come e quando si paga l'imposta sulla plusvalenza?

Chi ha scelto il regime della dichiarazione riceve i proventi completi delle vendite di titoli, senza ritenute di imposta, e deve preoccuparsi di calcolare e indicare lui stesso nella dichiarazione dei redditi quanto versare allo Stato come imposta sul capital gain complessivo.

Per chi sceglie invece il regime del risparmio amministrato, è la Banca o Sim che preleva l'imposta dalle plusvalenze derivate dalle vendite di titoli, e la versa allo Stato con cadenza mensile.

A chi utilizza il regime del risparmio gestito l'intermediario addebita l'imposta sulla plusvalenza complessiva a fine anno, valorizzando i titoli presenti in portafoglio al prezzo dell'ultimo giorno dell'anno.

Tale valorizzazione del portafoglio, peculiare del risparmio gestito, produce di fatto un'imposta su un guadagno "virtuale", non ancora realizzato.
Per equiparare a tale trattamento fiscale anche gli altri regimi di risparmio, era stato introdotto un farraginoso meccanismo detto "equalizzatore", che è stato poi abrogato con il Decreto Legge n. 350/01.

Come e quando si compensano le minusvalenze nei diversi regimi?

In tutti e tre i casi la minusvalenza accumulata nel periodo di imposta è compensabile solo nei quattro periodi d'imposta successivi. Se entro tale termine non sono state realizzate plusvalenze sufficienti a compensare la minusvalenza, il residuo va perduto.

Nel regime della dichiarazione il calcolo deve farlo l'investitore stesso, ricostruendo la movimentazione del suo portafoglio secondo il metodo LIFO (last in first out = l'ultimo a entrare è il primo a uscire). Va mantenuta evidenza di tutti gli acquisti e si compensano i risultati delle operazioni di vendita procedendo a ritroso, cioè considerando venduti per primi i titoli acquistati per ultimi.

Se alla fine dei conti ci si ritrova con una minusvalenza, la si può compensare con plusvalenze derivanti dalla chiusura di un rapporto amministrato o gestito, oppure "la si mette da parte" per dedurla dalle plusvalenze realizzate nei quattro anni successivi.

Nel regime amministrato l'intermediario calcola le plus/minusvalenze a ogni singola operazione di vendita conteggiando il costo con il metodo del prezzo medio d'acquisto. Quando, detratte le eventuali precedenti perdite, risulta un utile, trattiene l'imposta del 12,5%; quando invece risulta una minusvalenza, la utilizzerà per compensare le plusvalenze successive, poiché quelle sulle quali ha già trattenuto l'imposta non rientrano più nel conto.

Nel regime gestito l'intermediario conteggia le plus/minusvalenze valutando il patrimonio ai prezzi di fine anno e confrontandolo con quello di inizio anno (depurando il calcolo, ovviamente, da prelievi e versamenti). Sulla differenza - detta "risultato di gestione" - se positiva, trattiene l'imposta del 12.5%.

In questi ultimi due casi, se a fine anno restano delle minusvalenze, la Banca o Sim le utilizzerà per compensare le plusvalenze realizzate entro il quarto anno successivo.

Se il contribuente ha scelto il regime della dichiarazione, la responsabilità dei calcoli grava su di lui, altrimenti sull'intermediario.

In sede di dichiarazione dei redditi, è possibile dedurre le minusvalenze dal reddito?

Le minusvalenze possono essere compensate esclusivamente con plusvalenze della stessa natura, cioè con guadagni su compravendite di titoli. In nessun caso possono essere dedotte da redditi di altra natura, ad esempio stipendi o affitti, e nemmeno dal reddito complessivo del contribuente.

Chi ha aperte più posizioni con diverse Banche e Sim, può compensare le minusvalenze di un rapporto con le plusvalenze di un altro?

La compensazione di minusvalenze e plusvalenze è normalmente possibile, in sede di dichiarazione dei redditi, solo tra posizioni in regime dichiarativo.

Le posizioni in regime amministrato o gestito hanno tutte un trattamento fiscale autonomo, con la sola eccezione della cessazione del rapporto di custodia titoli mediante la cessione di tutti i titoli posseduti e la chiusura del conto.

In questi casi l'intermediario rilascia un'apposita certificazione delle plus/minusvalenze o del "risultato di gestione" maturati nel corso del rapporto.

Disponendo di tale certificazione, si possono riportare le minusvalenze nella dichiarazione dei redditi per compensare le plusvalenze derivanti da rapporti in regime dichiarativo.

Oppure si possono trasferire le perdite certificate di un rapporto amministrato o gestito in un altro rapporto amministrato e compensarle con eventuali plusvalenze successive. Non è invece possibile compensare le minusvalenze di un rapporto amministrato con le plusvalenze di un altro rapporto gestito.

Un'ultima opzione, anziché chiudere il rapporto "amministrato", è di richiedere semplicemente il passaggio al regime dichiarativo.
Così le minusvalenze certificate verranno indicate nella dichiarazione dei redditi e sarà possibile compensarle con le plusvalenze già maturate o successivamente ottenute in regime dichiarativo.

Chi decide di cambiare Banca o Sim può trasferire le minusvalenze del vecchio rapporto su quello nuovo?

Innanzitutto va ricordato che, se oltre ai soldi si trasferiscono anche dei titoli, il vecchio intermediario deve certificare il prezzo di carico originario dei titoli, in modo da consentire a quello nuovo di calcolare correttamente il capital gain.

Se invece, ad esempio, anche per sveltire la pratica, si vende tutto e si trasferiscono solo liquidi, basta richiedere la certificazione della minusvalenza maturata. Consegnandola alla nuova Banca o Sim si potranno compensare le perdite pregresse con le plusvalenze successive.

Se infine si vogliono riunificare più rapporti soggetti a regimi fiscali diversi, si devono liquidare quelli in regime amministrato e gestito richiedendo le relative certificazioni. Sarà allora possibile compensare le minusvalenze nella dichiarazione dei redditi operando in regime dichiarativo.

E chi opera con due intermediari, con uno dei due rapporti in utile e l'altro in perdita, può fare qualcosa?

In regime amministrato la compensazione tra due rapporti è prevista solo se entrambi sono tenuti con la stessa Banca o Sim.
Ciascun intermediario, infatti, opera per conto proprio: quello con la posizione in attivo deve versare allo Stato l'imposta sulle plusvalenze che lui registra, mentre quello con la posizione in passivo si limita a registrare le minusvalenze in vista di una compensazione successiva.

Solo in caso di chiusura di un rapporto si possono utilizzare le minusvalenze certificate per compensare le plusvalenze ottenute successivamente con un diverso intermediario.

Se uno dei rapporti è in regime gestito, per compensare le minusvalenze occorrerebbe chiuderlo anche se si opera con un solo intermediario. La sua certificazione permetterà di compensare le plusvalenze di rapporti in regime dichiarativo o di altri rapporti amministrati intestati al contribuente.

Se opero con un intermediario estero su titoli esteri, devo pagare l'imposta sulla plusvalenza in Italia o all'estero?

Per chi ha residenza fiscale in Italia, le plusvalenze si considerano prodotte in Italia, indipendentemente dalla nazionalità dell'intermediario e della società che ha emesso le azioni.
La norma è l'art. 23 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi in vigore dal 1/1/2004.

Dall'intermediario estero si riceve pertanto la plusvalenza al lordo dell'imposta, e occorre comportarsi secondo il regime della dichiarazione: richiedere e conservare la documentazione delle operazioni, calcolare la plusvalenza, indicarla sulla dichiarazione dei redditi, e infine versare l'imposta allo Stato italiano in sede di pagamento Irpef.

Inoltre, se nel periodo d'imposta l'ammontare complessivo dei propri investimenti esteri eccede i 12.500 euro, occorre compilare e allegare alla dichiarazione dei redditi il modulo per il "monitoraggio valutario" convertendo gli importi in valuta estera al cambio medio mensile (mentre per il calcolo del capital gain si utilizza il cambio del giorno di liquidazione delle operazioni).

Le plusvalenze dei residenti all'estero sono tassate in Italia?

Normalmente no.

A norma dell'art. 23 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi in vigore dal 1/1/2004, le plusvalenze realizzate da soggetti residenti all'estero derivanti da cessioni di azioni negoziate in mercati regolamentati non si considerano prodotte nel territorio dello Stato italiano, e dunque non sono tassabili in Italia, ma nello Stato di residenza fiscale.

La stessa disciplina si applica alle plusvalenze derivanti da cessione di derivati o altri strumenti finanziari negoziati in mercati regolamentati, come stabilisce l'art. 20 lett. f) punto 3 del T.U.I.R.

Invece le operazioni che coinvolgono le cosiddette "partecipazioni qualificate" (con quote superiori al 2% del capitale in azioni ordinarie di una società) sono regolate diversamente.

Eugenio Maccarinelli